Statuto A.S.D adeguato al D.lgs. 36/2021

Statuto della "Associazione sportiva dilettantistica "Società Arrampicata Sportiva Palavela - SASP"

Articolo 1 - Denominazione e sede.

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Società Arrampicata Sportiva Palavela - Associazione sportiva dilettantistica", in breve "SASP' (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, d.lgs. 39/2021, con sede in Torino, Via Servais 126/E. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, d.lgs. 39 /2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Oggetto.

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d.lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica dello sport dell'arrampicata sportiva e di altre attività e discipline sportive dilettantistiche che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, e di ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate, sempre secondo i regolamenti, e le direttive della FASI. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della società svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti di legge indicati, di cui si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti ulteriori attività:

  • gestire impianti e strutture sportive: per l'arrampicata sia al coperto che allo scoperto, sia su struttura artificiale che naturale, campi sportivi e simili e i servizi connessi, quali bar, ristoranti e strutture ricettive, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
  • collaborare con le università e con le scuole e potrà avvalersi di tirocinanti;
  • gestire progetti didattici con le scuole di ogni ordine e grado;
  • promuovere e svolgere azioni pubblicitarie e di sponsorship;
  • gestire centri estivi con prevalente carattere sportivo;
  • proporre project financing o proposte operative di partenariato pubblico/privato e/o partecipare ad ATI;
  • gestire punti vendita di abbigliamento sportivo ed accessori posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera, nonché vendere i suddetti articoli tramite internet;
  • fornire i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive, con riguardo alle discipline in oggetto.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9. comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021. Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, previa delibera del consiglio direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

3. L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di pari opportunità è caratterizzata dall'elettività delle cariche associative, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione del rendiconto economico finanziario. L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno di collaborazioni anche a titolo oneroso di tecnici esperti del settore. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle nonne e alle direttive del CONI, del C.I.P. e del C.I.O., nonché agli statuti, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (F.A.S.I.) cui aderirà, per sé e per i propri tesserati e/o all'Ente di Promozione Sportiva in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere.

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le nonne statutarie e i regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività federale. L'associazione si adegua ai dettami della disciplina vigente per le ASD normata dal Dlgs. 28/02/2021 n.36 e s.m.i.

5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/ o della FASI, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 3 - Durata.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione.

  • Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.A.S.I. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
  • Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  • La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dovrà essere sempre motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale. La quota associativa dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.
  • In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  • La quota associativa è personale e non rimborsabile. La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non mortis causa.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci.

  • Tutti gli associati godono di uguali diritti, compreso l'elettorato attivo e passivo ricorrendone i presupposti.
  • Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
  • La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
  • Le quote associative si intendono per anno solare indivisibile decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea entro i termini previsti dal regolamento interno, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci.

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie; i soci che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno dichiarati soci a tutti gli effetti anche per l'anno successivo e tenuti pertanto al versamento della quota annuale di associazione. La quota sociale non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

b) morosità, dichiarata dal Consiglio e protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; salvo i casi di prima iscrizione, il pagamento oltre i termini comporta un aggravio del 25% della quota.

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute indegne entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora costituito;

e) il Collegio dei Probiviri qualora costituito.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea.

  • L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  • La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
    a) Su domanda firmata da almeno 1/ 1O dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
    b) Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  • L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  • Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  • L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  • L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  • Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  • Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  • È ammesso lo svolgimento dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto o anche il voto per corrispondenza.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea.

  • Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
  • Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria.

  • L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma sito web ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  • L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
  • Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, a altresì all'approvazione del rendiconto economico finanziario e su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria.

  • L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  • L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare.

  • L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/ 4 degli associati.
  • È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste per legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo.

  • Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario con funzioni anche di tesoriere (qualora il consiglio direttivo sia composto da più di tre membri, il tesoriere può essere eletto come carica autonoma). Il Consiglio Direttivo rimane in carica sei anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  • Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • In caso di parità prevale il voto del presidente.
  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni.

  • Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  • Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
  • Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • stabilire l'ammontare delle quote sociali chiedendone la ratifica all'Assemblea alla prima occasione;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  • indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  • adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci: (1) ammonizione verbale, (2) deplorazione scritta, (3) sospensione fino a 12 mesi, (4) radiazione. Avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio ai punti 2,3,4 il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri. A tal fine i provvedimenti dovranno essere notificati con mezzi tracciabili con termine di 20 giorni dal ricevimento per comunicare al Consiglio l'impugnazione. Il provvedimento è provvisoriamente esecutivo e diventerà irrevocabile e reso pubblico solo se confermato dal Collegio dei Probiviri e ratificato dall'Assemblea dei soci;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l'attenuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario - Tesoriere.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto.

  • Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
  • L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  • In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto, entro il 30 aprile di ogni anno, a presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo anno.

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili in proprietà, da eventuali fondi di riserva costituiti per eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dalla quota di ammissione, ove richiesta, da eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Da ogni altra entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 23 - Organo di controllo e revisione legale.

Nei casi in cui la legge lo impone, ovvero qualora lo decidano i soci l'associazione nomina un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione. Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano gli associati, l'associazione può affidare il controllo sulla gestione sia alla revisione legale dei conti all'organo di controllo ovvero affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore. I predetti organi operano con modalità di legge.

Articolo 24 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci in numero di tre membri più due supplenti scelti tra i Soci con diritto di voto e che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione. Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente e dura in carica quattro anni. Compiti del Collegio dei Probiviri:

  • Dirimere le questioni che dovessero sorgere tra i Soci, i Soci e l'Associazione in relazione alla vita sociale;
  • Decidere entro 30 giorni sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui all'art.16.f;
  • Decidere in seconda istanza le questioni attinenti i nuovi Soci che fossero sottoposte al suo giudizio;

Il Presidente, o suo delegato, può assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve pertanto esservi convocato.

Articolo 25 - Scioglimento.

  • Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/ 4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
  • L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, d.lgs. 36/2021.

Articolo 26. - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Assemblea soci 17 Luglio 2024

Annunciamo che la prossima assemblea dei soci avverrà in data 17 Luglio.

Tutti i soci sono invitati a partecipare.

P.IVA 07747030018

Codice Fiscale: 97580940019

© 2024 SASP - All rights reserved.

Powered by Syndra Labs